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Umberto Pilla

Umberto Pilla

Giovedì, 14 Febbraio 2013 13:54

Cenni Storici

Indice della Pagina

LA SCOPERTA DEL FUOCO

fulmine - uno dei possibili eventi che potevano generare del fuoco
01L'aria atmosferica è formata da ossigeno per circa il 20% e per il resto prevalentemente da azoto, un gas inerte. L'ossigeno è essenziale nelle combustioni con e senza sviluppo di fiamma come nelle ossidazioni chimiche inorganiche e nei processi ossidativi connessi alla respirazione dei viventi aerobici. Un combustibile come il legno, le ossa, il carbone, ecc., portato ad una certa temperatura, reagisce con l'ossigeno atmosferico liberando energia sotto forma di calore e fiamma. La combustione è una reazione chimica esotermica in cui l'ossigeno atmosferico ossida il carbonio: C+O2 = CO2 liberando energia come calore e fiamma luminosa. Il fuoco, scoperto degli umani in questo periodo, è sorgente di calore nelle stagioni fredde e di luce nella notte. L'uso del fuoco è uno degli elementi che differenzia l'uomo dagli animali.E' impossibile sapere se circa un milione di anni fa, l'Homo erectus-habilis fosse già in grado di produrlo a suo piacimento; è comunque ipotizzabile che, all'inizio, lo abbia preso durante eventi naturali come incendi spontanei nelle savane o causati da fulmini o ancora da eruzioni vulcaniche. Il problema era quello di mantenerlo sempre acceso. Sicuramente, in seguito, cercò di costruire strumenti adatti all'accensione. I modi con i quali si poteva accendere il fuoco nella preistoria, si dividono in due gruppi: a percussione e a frizione di legna. Quello a percussione consiste nel battere insieme due pietre o minerali che insieme producevano scintille, per poi attivare una combustione. Le pietre potevano essere due selci, o una selce con una marcassite. Invece quello a frizione di legna consiste nello strofinare insieme, in vari modi possibili, due legni, i quali facendo attrito producono segatura e calore. Solo quando la temperatura arriva a circa 400 gradi la segatura inizia a bruciare. I sistemi a frizione di legna si chiamano: trapano a mano, ad archetto, a sega, ad aratro e altri.

accensione del fuoco mediante archetto a frizione di legna
02Il fuoco è una arma di difesa e di offesa. Il fuoco rompe le pietre e consente di avere utensili più duri. Il fuoco poi rivoluzionerà anche la dieta Paleolitica, circa 100 000 anni fa, permettendo la cottura degli alimenti per esposizione diretta alla fiamma o indirettamente versando nell'acqua sassi riscaldati alla fiamma. Nuovi alimenti vegetali ed animali, immangiabili crudi, permettono la vita di comunità più numerose in territori più ristretti. La cottura è in sostanza una frantumazione delle grandi molecole di proteine, carboidrati e grassi in molecole più piccole, più digeribili e assimilabili. La cottura degli alimenti in acqua determinerà però un nuovo problema: il sale contenuto nell'alimento è perso perché solubile nel liquido di cottura. Pertanto il sale deve essere reintegrato nella dieta e il possesso di saline (cioè di salgemma minerale o marino), oltre che di acqua potabile, nelle vicinanze diventa una esigenza primaria. La crescente padronanza della tecnologia del fuoco determinerà anche la transizione dal Paleolitico al Neolitico e poi all'Età dei Metalli con la produzione di manufatti non esistenti in natura: dall'argilla si ottiene la ceramica, dalla sabbia la pasta vitrea, dai minerali gli oggetti metallici. La ceramica in particolare permette la cottura dei cibi e la conservazione di scorte alimentari solide e liquide per i periodi invernali e di carestia. Comunità più numerose potranno così vivere in territori più limitati e sopravvivere quando il cibo nel territorio è scarso. L'enorme importanza delle tecnologie basate sull'uso del fuoco è indicata dalla sopravvivenza, anche in epoca storica, di leggende e riti come Prometeo, Vulcano, Vestali, ecc.

IL FUOCO VIENE PORTATO IN CASA

primi esempi di fuoco acceso nelle caverne
03Il problema della casa si pose all'uomo primitivo probabilmente quando dovette rinunciare ai ripari naturali che originariamente gli servivano come abitazione, cioè cespugli, alberi cavi, buche nel suolo e principalmente le caverne, o più semplicemente dei massi sporgenti che opponevano un ostacolo, anche parziale, al vento e alla pioggia. Dovendosi continuamente spostare per inseguire la selvaggina, per cercare regioni più ospitali, o, più tardi, pascoli più ricchi per il suo bestiame, l'uomo preistorico si trovò nella necessità di procurarsi un riparo che non dipendesse totalmente dalle imprevedibili condizioni climatiche e ambientali dei vari luoghi e offrisse protezione dal vento e dalla pioggia a quel bene prezioso che era il fuoco. Inizialmente cercò di dominarlo ricorrendo alla "conca del fuoco" una buca scavata nel terreno con la funzione di braciere, poi venne utilizzato un focolare ottenuto attraverso un anello di pietre raccolte e accatastate intorno al fuoco e successivamente il fuoco venne portato nei ripari offrendo una specie di climatizzazione dell'ambiente.

NASCE L'ESIGENZA DI PORTARE I FUMI ALL'ESTERNO

atrium con cappa e foro nel soffitto per la fuoriuscita dei fumi
04In concomitanza alla presenza del fuoco nell'ambiente domestico, l'uomo dovette scontrarsi con i fumi da esso prodotti che saturavano rapidamente il volume interno rendendo invivibile la sua atmosfera. Ecco che l'intuitiva predisposizione dei fumi nel loro movimento ascensionale portò dapprima alla realizzazione di aperture, spesso naturali, nelle parti più alte dell'ambiente dalle quali potesse fuoriuscire il fumo successivamente alla realizzazione dei primi focolari.
Già nelle civiltà pre-elleniche il focolare rappresentava il simbolo della casa e della famiglia che usava riunirsi attorno ad esso come ricordato nei poemi omerici; si può affermare che il caminetto a legna sia già nato nell'antichità e conosciuto con il nome di atrium, vale a dire la stanza principale della casa, dotata di un foro sul soffitto per l'uscita del fumo nel cui centro ardeva il fuoco.
L'atrium, non è certo se si possa considerare una evoluzione dell'ara usata per i sacrifici, posta al centro delle tombe nel 4000 a.c. durante la civiltà minoica. Si pensa piuttosto che il principale antenato del caminetto sia stato il forno del pane, oppure la fornace che serviva a fondere i metalli e a cuocere le ceramiche, oppure il classico fornello da cucina usato per cuocere i cibi.

atrium Colle Palatino
05forni del pane - Pompei
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Portato il fuoco all'interno dell'ambiente domestico, i camini assunsero sempre più una naturale presenza all'interno delle abitazioni, inizialmente a servizio di caminetti a legna e di forni, per scopi primari come la cottura degli alimenti e lo stempramento del freddo invernale. Maturò rapidamente anche una certa capacità, nata dall'esperienza di intere generazioni, di dimensionare, forse meglio proporzionare la sezione del camino in rapporto alla sua altezza.

IL COMIGNOLO DIVENTA ELEMENTO COSTANTE SULLE COPERTURE DELLE ABITAZIONI

comignoli realizzati in pietra.
07Sulle coperture delle abitazioni, compaiono i comignoli che coniugano una indispensabile esigenza di dispersione dei prodotti della combustione in atmosfera, con il rispetto, inizialmente strutturale, poi architettonico, dello stile e dell'epoca di realizzazione dell'edificio stesso. In assoluto il comignolo è uno degli elementi in cui maggiormente si sono "sbizzarrite" capacità artistiche: per rendersene conto basta pensare che ogni abitazione ne possiede mediamente tre o quattro.

080910

CON LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE IL CAMINO DIVENTA UN MOTORE DI PROCESSO

macchine a vapore
11Le invenzioni degli ultimi decenni del Settecento provocarono in Inghilterra quell'enorme sviluppo della produzione di manufatti che prende il nome di rivoluzione industriale. Un significativo passo avanti fu realizzato quando il motore idraulico fu sostituito dal motore a vapore, la macchina ideata da James Watt. All'inizio dell'Ottocento buona parte delle industrie tessili funzionavano con un motore a vapore. La macchina a vapore, doveva essere alimentata con carbone, sfruttandone il calore prodotto dalla sua combustione per surriscaldare l'acqua che veniva poi trasformata in vapore. Il funzionamento della camera di combustione della caldaia, veniva integralmente attribuito alla depressione generata dall'effetto camino della ciminiera che mediante un tratto verticale sufficientemente pronunciato, provvedeva a rendere possibile la combustione.12

IL TIRAGGIO DEL CAMINO VIENE LARGAMENTE IMPIEGATO NELL'INDUSTRIA MEDIANTE LE CIMINIERE

ciminiera realizzata in laterizio con sezione quadrangolare
13L'effetto camino, diventa un motore indispensabile nelle combustioni, alle quali consente di avere a disposizione del tiraggio (un vero e proprio ventilatore che ne aspira i fumi). Vengono pertanto realizzate un'enorme quantità di ciminiere tanto che ancora oggi rappresentano il simbolo dell'industria. La loro costruzione inizialmente venne basata sull'utilizzo del laterizio, edificando degli altissimi corposi tronchi di cono a sezione interna cava, che dovevano quantomeno rispettare i seguenti requisiti:
- avere una conformazione statica tale per cui la struttura avesse un buon comportamento all'azione del vento;
- avere una sezione idraulicamente sufficiente per evacuare il volume dei fumi prodotti dal combustore ad esse asservito;
- avere un'altezza sufficiente affinchè, la dispersione dei fumi in atmosfera ricadesse ad una distanza che consentisse una diluizione tale da non suscitare eccessivo disturbo e soprattutto, capace di generare un tiraggio (che in buona parte dipende proprio dall'altezza) ch e attivasse con efficacia il ciclo termodinamico.
Nelle industrie, le ciminiere dovevano essere avviate la mattina presto da personale che accendeva dei falò al loro interno alla base, mediante un'apposita apertura che consentiva l'ingresso dell'operatore a tale scopo, venivano generalmente impiegate dei fasci di legna sottile che generavano della fiamma rapida e molto violenta. Lo scopo di questa procedura consisteva nel generare del tiraggio "effetto camino" anche se le pareti della ciminiera erano fredde, specie in inverno e non avrebbero consentito di

avviare il combustore per mancanza di tiraggio in camera di combustione. Era una specie di rituale, tanto che, Enrico Sole, nel racconto intitolato " I Battistrada - 1962" racconta la storia di due tecnici piemontesi Eugenio Marchisio, capo meccanico, e Carlo Bertani, capo elettricista, di cui viene di seguito riportata una parte.
" ... Davanti si stendeva il terreno sconvolto dell'erigenda fabbrica: un vasto caos apparente di monti di terra, di legname, di pietre, tra il quale, sorprendente e ordinata manifestazione di vita, affioravano costruzioni finite e altre da finire, due ciminiere in mattoni elevate a poco più della metà e due tini in cemento (...). Poi quell'aprirsi delle fondazioni per le due linee dei treni di laminazione, dove lucenti si stendevano i sostegni scanalati già bloccati alle basi. Le grandi fosse occupate dai mezzi volani con l'asse scoperto poggiante sui supporti.

E le massicce e larghe basi dei motori a vapore, da dove si sarebbe scatenata la forza che avrebbe fatto roteare i grandi volani e con essi le linee dei treni. E laggiù, allineate e finite,le casette del fuoco: i fornetti di riscaldamento delle barre, con le porticine alzate per far circolare l'aria, ora che mattoni e terra refrattaria erano umidi. Benché incompiuto e deserto, pur ingombro di macchine da collocare, di pezzi da montare, di residui, l'impianto sprigionava un senso di forza e di ordine, pareva quasi a vederlo con la fantasia, un enorme frutto verde che irrompa solido dal fiore che lo ha generato. Eugenio spiegò a grandi tratti la disposizione e il funzionamento dell'impianto, accennando ai due gruppi di caldaie collocati alle ali del capannone, là dove si ergevano i tini e le ciminiere, da quali gruppi il reparto avrebbe attinto la forza motrice centrale. Disse come si sarebbe svolto il ciclo produttivo: riscaldamento delle barre nei fornetti, loro sbozzatura fra i cilindri, ritorno al forno e definitiva passata a misura a seconda degli spessori da ottenere, che per quelli sottili sarebbe occorso ancora un raddoppio o due. Dopo spiega come i pezzi laminati sarebbero passati alle cesoie squadratrici, alla sfogliatura, al lavaggio, alla ricottura, al treno a freddo, ancora alla ricottura e al lavaggio e infine alla stagnatura (...). L'accensione dei fuochi a legna per prosciugare e scaldare i forni, i tiraggi e le ciminiere, coincise con l'arrivo del freddo. Dagli alti e dai bassi camini incominciò a uscire un fumo chiaro e leggero che facilmente si disperdeva nell'aria. Nello stabilimento stava nascendo la vita, d'inverno. Le lontane cime del Girifalco si erano, sia pure per poco, imbiancate, le acque del golfo si erano increspate e incupite al vento del nord. Gli operai inesperti, che sotto la guida di un gruppo di maestranze inglesi, dovevano prender pratica del nuovo e pesante lavoro, avrebbero avuto davanti un periodo propizio per formarsi ed assuefarsi all'estenuante calore. Dopo qualche giorno di fuoco a legna, le ciminiere presero ad eruttare il fumo denso e nero sprigionato dalla combustione del carbon fossile. Lunghe scie diritte nel cielo si indirizzarono verso la città come per manifestare la potenza racchiusa in ciò che gli uomini avevano costruito nella baia. Calmi e attenti, gli operai si muovevano attorno alle cose che il fuoco stava portando alla temperatura dovuta. Era una calma vigile e leggermente sospesa, di chi sta per veder nascere il frutto di una lunga attività, di una lunga passione, dove il rischio e l'imprevisto vi si trovano inclusi. Trainati da cavalli, i vagoncini circolavano sui piazzali portando a destinazione il carbone e le barre; i fabbri distribuivano le tenaglie nelle vaschette; i meccanici preparavano il grasso per le rallunghe e i colli dei cilindri; i macchinisti controllavano ogni parte delle macchine a vapore; dai reparti caldaie si vedevano uscire ogni tanto i fuochisti che gettavano all'aperto palate di rosticci fumanti. Si udiva il rumore delle barre d'acciaio stivate accanto ai forni, e qua e là un colpo di martello, una voce, un affrettar di passi sull'impiantito formato da lastre di ghisa. Un mattino, gli operai che si apprestavano a uscire per recarsi al lavoro, ebbero la gradita sorpresa di udire il primo fischio dello stabilimento, il richiamo delle cinque e mezza: un suono lungo, intenso, come un saluto alla piccola città ancora chiusa nelle sue antiche mura, agli uomini che avevano costruito la fabbrica alla fabbrica stessa. Lo riudirono più breve ai cinque minuti alle sei, poi ancora a quell'ora. Qualcuno si era soffermato sui piazzali per vedere il getto di vapore sprigionarsi alto sulla tettoia del pri-mo gruppo caldaie. La campanella sulla facciata interna della direzione taceva. Essa sarebbe rimasta lì a testimoniare i giorni della costruzione, i giorni in cui allo stabilimento mancava la voce, i giorni dei pionieri giunti sull'arido terreno della baia. Alla prova delle macchine tutto l'impianto si animo. Tra sbuffi di vapore i grandi volani si mossero, presero a gi-rare a passo ridotto, ruppero l'aria ferma emettendo un suono come di campane lontane" ...

NEGLI ANNI '80 SI UTILIZZANO GLI ACCIAI INOSSIDABILI PER LA REALIZZAZIONE DI CAMINI E CIMINIERE

ciminiere realizzate mediante l'utilizzo di moduli prefabbricati in acciaio inox della GBD CAMINI Srl
15Il risparmio energetico e l'attenzione verso la riduzione dell'impatto ambientale accendono anche una forte sensibilità nelle progettazioni dei generatori di calore (a ciò concorrono certamente anche bollette dei combustibili molto salate). Si cerca in buona sostanza di sfruttare meglio i poteri calorifici dei combustibili che offrono molta più energia di quanta se ne utilizzava in passato, e dove spesso una buona parte veniva sprecata espellendo fumi a temperature molto alte. L'abbassamento della temperatura dei fumi, comporta principalmente minore capacità di generare tiraggio per i camini e una maggiore formazione di condense in quanto il vapore d'acqua in essi contenuti, tende a condensare sulle pareti dell'impianto fumario. Questa nuova tipologia dei fumi, esige per la realizzazione dei sistemi fumari, materiali più tecnologici e in assoluto, quello che meglio si presta a tale scopo è l'acciaio inox.

L'acciaio inox ha una bassa inerzia termica ovvero, è in grado grazie al suo ridotto spessore, di scaldarsi molto rapidamente e di ridurre comunque il transitorio necessario affinché il sistema fumario raggiunga una temperatura di funzionamento di regime. A tutto ciò è di fondamentale importanza aggiungere che l'acciao inox è anche in grado di garantire dei requisiti di tenuta ai gas, impermeabilità alle condense, praticità di installazione, leggerezza, bassa rugosità e minore attrito al moto dei fumi, minore necessità di pulizia e manutenzione; pertanto, vengono sempre più abbandonati materiali di conglomerato o laterizio che in molti casi risultano oggi tecnicamente inadeguati alle peculiarità fisico-chimiche dei nuovi prodotti della combustione.

canna collettiva GBD CAMINI Srl realizzata per impianti singoli per ovviare a un vecchio sistema fumario inadeguato agli attuali generatori di calore
16Anche il principio della macchina termica "effetto camino", ovvero il tiraggio naturale che lo stesso è in grado di ingenerare a fronte principalmente della temperatura dei fumi, della sua sezione e della sua altezza, è in alcuni casi gravemente messo in discussione dalla bassa temperatura dei fumi (elevato rendimento del generatore di calore come nel caso delle caldaie a condensazione). Viene quindi invece sostituito da ventilatori che consentono, utilizzando qualche centinaio di W di recuparare dei kW mediante un secondo scambiatore di calore (condensatore), tramite il quale si recupera anche il calore latente condensando il vapore d'acqua prodotto dalla combustione e contenuto nei fumi. Si comincia pertanto in alcuni casi (come per le caldaie a condensazione) ad utilizzare il cosiddetto tiraggio artificiale che provvede all'espulsione dei fumi mediante un ventilatore, generalmente pressante e posto a monte del sistema fumario, stravolgendo il principio dell'effetto camino che ha sempre generato depressione all'interno dell'impianto fumario. Nei sistemi a tiraggio artificiale, la pressione dei fumi all'interno del sistema di scarico, risulta essere positiva.

FUMI A BASSA TEMPERATURA, ACIDITA' ACCENTUATE, RESISTENZA ALLA PRESSIONE DANNO SPAZIO ANCHE A I POLIMERI

sistema flessibile plastico per intubare camini o asole tecniche GBD CAMINI Srl
17Chi mai avrebbe pensato che anche le plastiche avrebbero trovato impiego nel settore dello scarico dei fumi? Eppure con i generatori di calore a bassa temperatura, questa tecnologia, si è rivelata essere estremamente valida e fondata visto che le sollecitazioni a cui detto materiale è sottoposto non comprendono due parametri a cui la plastica è particolarmente sensibile:
- la temperatura (per la quale si adottano plastiche che resistono a 120°C come il PP o a 160°C come il PVDF e che hanno un ottimo comportamento di stabilità nella loro elasticità meccanica in questo range);
- l'esposizione alla luce (che viene opportunamente evitata collocando appunto le tubazioni plastiche all'interno di vecchi camini o di asole tecniche opportunamente predisposte durante la realizzazione dell'edificio).

Da questa analisi storica, seppure largamente sommaria, emerge una profonda trasformazione del sistema fumario che da sempre ha avuto il compito di evacuare all'esterno i prodotti della combustione. Negli ultimi trent'anni tuttavia, il perfezionamento dei generatori di calore, l'adozione massiccia di combustibili di raffinata catalizzazione chimica (come la maggior parte dei combustibili gassosi), hanno necessitato un profondo cambiamento che non ha certamente svestito dal suo ruolo l'imponente personalità del camino costringendolo tuttavia, ad un radicale adeguamento tecnologico per i suoi mutati valori termodinamici e fluidodinamici. Non è finita qua: sicuramente la minimizzazione del sistema di scarico dei prodotti della combustione potrà essere misurata tra altri vent'anni quando, se mai, si affermeranno altri combustibili ancor più raffinati come l'idrogeno.

Martedì, 12 Febbraio 2013 13:54

Guarnizione di tenuta nelle canne fumarie

01L'evoluzione dei generatori di calore, sempre più focalizzata verso il risparmio energetico e il basso impatto ambientale, ha impoverito della temperatura i fumi della combustione abbassandola notevolmente e trasferendo invece questa energia all'ambiente servito dal generatore. Dal punto di vista energetico, questo traguardo è stato notevole e lo vediamo concretizzato in moltissime applicazioni impiantistiche ma in particolare con caldaie ad altissimo rendimento come quelle a condensazione, e addirittura con combustibili solidi come i generatori a pellet.

L’abbassamento della temperatura dei fumi porta spesso gli stessi nella condizione di produrre condense nel camino e di avere presenza di pressione positiva all’interno del condotto di scarico fumi, in quanto la capacità termodinamica (che fa salire i fumi verso l’alto nell’atmosfera), si impoverisce nettamente.

02

(nella figura soprastante viene schematizzato come nella norma di calcolo UNI EN 13384/1 la presenza di pressione nel condotto di scarico e di umidità nel camino sono condizioni ordinarie che vengono discretizzate dagli algoritmi solutori)

I sistemi per lo scarico dei fumi si sono parallelamente sviluppati nell'ultimo trentennio ed in particolare, con l'applicazione delle norme europee, sono stati sottoposti a rigorosi processi di controllo della produzione che sono standardizzati secondo la procedura della marcatura CE apposta sui componenti, imballi, e tutta la rispettiva documentazione. Il fabbricante deve fornire le caratteristiche degli elementi fumari indicando le loro capacità prestazionali come la resistenza alla temperatura, pressione, umidità, corrosione, il tipo di materiale utilizzato, lo spessore, la resistenza al fuoco di fuliggine e la distanza da materiali infiammabili.

 

Designazione Descrizione
 T  Classe di temperatura (T80-T100-T120-T140-T160-T200-T250-T300-T400-T450-T600)
N-P-H   Classe di pressione (N1-N2-P1-P2-H1-H2)
O-G   Classe di resistenza all'incendio della fuliggine (S-G)
D-W   Classe di resistenza alla condensa (D-W)
V1-V2-V3   Classe di resistenza alla corrosione (V1-V2-V3)
 Classe di resistenza termica (espressa in m2K/W moltiplicata per 100)
 Distanza minima da materiali combustibili (mm)
I-E-B   Classe di posizionamento (I-E-B)
N-O-C   Controcanna (N-O-C)
L50   Tipo di Liner (lamiera utilizzata per la realizzazione acciaio inox AISI 316 L/Ti)
0XX   Spessore del Liner (lamiera utilizzata per la realizzazione) espresso in mm/100

 

03Soffermandoci sul concetto di giunzione tra due elementi e della rispettiva tenuta ai gas ed alle condense, possiamo finalmente affermare di aver raggiunto un importante traguardo, con la recente norma UNI EN 14241-1 che regolamenta le caratteristiche della guarnizione, che è la certezza di tenuta tra due componenti. Dal punto di vista produttivo, sono state studiate anche altre diverse tipologie di giunzione, alcune delle quali anche senza guarnizione che tuttavia necessitano di paste di tenuta per l'utilizzo a umido.

esempio di installazione di un camino senza guarnizioni con fumi umidi

04La guarnizione, è certezza di tenuta senza omettere la palese caratteristica di incombustibilità del camino, in quanto suo accessorio e non materiale costruttivo, così come previsto dalla pubblicazione del recente DL 128 (11/08/2010) che modifica ed integra il precedente DL 152 (che già citava la stessa cosa su questo argomento).
La giunzione tra due componenti deve tralaltro essere meccanica, ovvero garantire nell’ambito delle dilatazioni tra i componenti la non disgiunzione degli stessi. Per tale attitudine, sul mercato sono disponibili diverse tipologie di giunzione, dalla più tradizionale ed utilizzata a fascetta coprigiunto, a quelle a vite, con gancio, a blocco meccanico (mediante una semi-rotazione). La caratteristica comune è quella di avere una presenza o una forma meccanica che eviti il distacco dei componenti specie in un eventuale shock termico dove la dilatazione di una canna di 6 m può essere anche di diversi centimetri.

esempio di prova a trazione di due elementi eseguita in forma volontaria da G.B.D. Spa per verificare la resistenza allo sfilamento dei componenti.

Martedì, 12 Febbraio 2013 13:43

Dimensionamento Gruppi

erererer

Martedì, 12 Febbraio 2013 11:59

GIURISPRUDENZA LOCATIZIA E CONDOMINIALE

(Fonte www.casaeclima.com)

Installazione della canna fumaria sul muro perimetrale dell'edificio

"Per costante giurisprudenza, la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o una corte interna, può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini, purché non impedisca agli altri condomini l'uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.”Il singolo condomino “ha quindi titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, a ottenere la concessione edilizia per un'opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti”.
Tar Marche (Sez. I) nella sentenza n. 648/2017 pubblicata il 1° agosto 2017.

Rispetto delle quote di sbocco delle canne fumarie

"Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 del Codice civile, nella cui regolamentazione rientrano anche le canne fumarie, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità. Lo ha precisato la seconda sezione civile della Corte di cassazione nella sentenza n. 20357/2017. La suprema Corte ha evidenziato che la suddetta presunzione assoluta di nocività e pericolosità “prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata solo ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino”.

Sempre nella sentenza n. 20357/2017 la Cassazione ha ricordato che “rappresenta ormai principio consolidato in seno a questa Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, quello secondo cui, in tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina normativa meno restrittiva, l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. Tale effetto non deriva dalla retroattività delle nuove norme, di regola esclusa dall'art. 11 delle preleggi, ma dal fatto che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene meno però l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e, quindi, del tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore”.Sempre nella sentenza n. 20357/2017 la Cassazione ha ricordato che “rappresenta ormai principio consolidato in seno a questa Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, quello secondo cui, in tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina normativa meno restrittiva, l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. Tale effetto non deriva dalla retroattività delle nuove norme, di regola esclusa dall'art. 11 delle preleggi, ma dal fatto che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene meno però l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e, quindi, del tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore”.Da tali considerazioni consegue “la inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina”.

(Fonte archivio delle locazioni e del condominio - Casa editrice La Tribuna)

Osservanza delle quote di sbocco

Le canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie sono soggette alla disciplina dell’articolo 890 del Codice civile e, quindi, devono essere poste alle distanze previste dai regolamenti o comunque che risultino necessarie a preservare da pregiudizi gli stabili adiacenti . Cassazione 3/12/91 n. 12927.

Concessione edilizia

I lavori di innalzamento e copertura di una canna fumaria, in quanto completano "funzionalmente" un’opera preesistente, richiedono la concessione edilizia. Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 1988, n. 10396 (ud. 9 febbraio 1988), Amatori. L’autorizzazione edilizia per la realizzazione di una canna fumaria in un muro perimetrale di un edificio può essere rilasciata al singolo condomino proprietario dell’unità immobiliare che la canna fumaria è destinata a servire. Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 1997, n. 699, Comune di Milano c. Ardizzon, in Arch. loc. e cond. 1997, 1058.

Installazione

L'installazione di una canna fumaria rientra nell'uso legittimo della facciata comunque per cui, una volta salvaguardato il decorso architettonico attraverso il posizionamento di un manufatto che si adegui all'estetica della facciata stessa, essa rappresenta una modifica conforme alla destinazione del bene comune che ciascun condomino può effettuare, addirittura senza neppure ottenere il consenso degli altri condomini. La facoltà trova come sempre limiti nei diritti esclusivi altrui e nel divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio. Non appare invece ancora definitivamente risolto il problema riguardante l'obbligo o meno del condomino di rispettare, nella posa della canna fumaria, le distanze previste dall'art. 889 c.c. (due metri tra il confine altrui e l'opera che si va ad installare). Nessuna norma prescrive che per le opere compiute sulle parti comuni degli edifici condominiali, si debbano osservare le disposizioni dettate dal codice civile per i rapporti di vicinato. Tuttavia l'art. 889 c.c. deve trovare applicazione anche alle canne fumarie perchè trattasi di norma dettata per motivi d'igiene e non può in tal caso qualificarsi come norma sulle distanze legali. E' stato sul punto ritenuto (Cass. n. 15394/00), che le norme sulle distanze legali, in quanto rivolte a regolare i rapporti tra proprietà autonome e contigue, sono applicabili anche ai rapporti tra il condominio ed il singolo condomino, nel caso in cui esse siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative all'uso delle cose comuni, cioè nel caso in cui l'applicazione di queste ultime non siano in contrasto con le prime e delle une e delle altre sia possibile un'applicazione complementare. Nel caso di contrasto devono però prevalere le norme relative all'uso delle cose comuni, con la conseguenza dell'inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che, che condominio e nei rapporti con il singolo condomino ed il condominio stesso sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime. Il condomino che inserisce la propria canna fumaria nel lastrico solare comune, incorporandone una porzione, con opere murarie, al servizio esclusivo del proprio appartamento, pone in essere un atto di utilizzazione particolare della cosa che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve essere, pertanto, considerato del tutto legittimo se, trattandosi della occupazione di una zona periferica di una parte del tutto trascurabile rispetto alla superficie complessiva del lastrico, possa, in concreto, escludersi, che la predetta utilizzazione, menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le possibilità di uso degli altri comproprietari. Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, n. 2774, Cenci E. c. Cenci G. Negli edifici in condominio, qualora distinte canne adibite a sfiatatoi, destinate a servire singolarmente diversi locali o appartamenti, siano incorporate nel muro comune e preesistano al condominio, il servizio può essere qualificato comune quanto meno nel suo complesso. Cass. civ., 16 luglio 1964, n. 1931. L’installazione da parte di un condomino di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un edificio, è attività lecita rientrante nell’uso della cosa comune, previsto dall’art. 1102 c.c. e, come tale, non richiede né interpello né consenso degli altri condomini. Trib. civ. Napoli, sez. IV, 17 marzo 1990, n. 3422, in Arch. loc. e cond. 1991, 145. Le norme sulle distanze legali, le quali sono fondamentalmente rivolte a regolare rapporti tra proprietà autonome e contigue, sono applicabili anche nei rapporti tra il condominio ed il singolo condomino di un edificio condominiale nel caso in cui esse siano compatibili con l’applicazione delle norme particolari relative all’uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.), cioè nel caso in cui l’applicazione di queste ultime non sia in contrasto con le prime e delle une e delle altre sia possibile una complementare; nel caso di contrasto, prevalgono le norme relative all’uso delle cose comuni, con la conseguenza della inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che, nel condominio di edifici e nei rapporti tra il singolo condomino ed il condominio stesso, sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime. (Nella specie, si trattava della installazione, in appoggio al muro condominiale, ed in prossimità della finestra di un condomino, della canna fumaria della centrale termica condominiale). Cass. civ., sez. II, 23gennaio 1995, n. 724, Albini c. Cond. "Il Pino" di Como, in Arch. loc. e cond. 1995, 320. Il singolo condomino non ha diritto alla tutela possessoria nei confronti del condominio con riferimento ai comportamenti di fatto posti in essere in attuazione di decisioni prese da alcuno dei suoi organi. (Nella fattispecie, un condomino aveva proposto l’azione di manutenzione contro l’attuazione della delibera assembleare riguardante l’installazione delle canne fumarie). Trib. civ. Parma, ord. 3 gennaio 1997, Bottini c. Condominio "I Tigli" in Salsomaggiore, in Arch. loc. e cond. 1997,97.

Nuova recente pronuncia della Corte di Cassazione sul tema delle distanze in edilizia, che definisce i termini per l’installazione di canne fumarie in edifici condominiali: al centro dell’analisi il rapporto tra decoro architettonico e regolamento di condominio. Si aggiunge un nuovo importante tassello al tema delle distanze in edilizia grazie alla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4936 dello scorso 30 gennaio ha chiarito un punto importante: l’installazione di una canna fumaria in un condominio è sempre ammessa, se il regolamento non specifica requisiti specifici. In altre parole, proteste e pareri contrari dei condomini non hanno validità, se il regolamento di condominio non vieta o limita espressamente l’installazione delle canne fumarie, neppure se vengono poste osservazioni sul tema delle distanze in edilizia o sulle vedute.
Le normative sulle distanze (articolo 907 del Codice Civile) non possono essere invocate per impedire l’installazione di una canna fumaria in condominio. Anche se alterano “la veduta” che si può godere da un alloggio o un terrazzo. A definire, con chiarezza, la questione sono due pronunce successive della Corte di Cassazione: la n. 2741 del 23 febbraio 2012 e la n. 4936 del 30 gennaio 2014.
Innanzitutto, come ha stabilito la prima sentenza, la canna fumaria non deve essere ritenuta alla stregua di una costruzione vera e propria. Ma solo come un semplice accessorio di un impianto. Per questa ragione, dunque, questo tipo di manufatto non è soggetto a quanto prescritto dall’articolo 907 del Codice civile, che fissa a 3 metri la distanza minima dal fondo del vicino. In secondo luogo perché, sempre con la pronuncia 2741, la Cassazione ha ribadito la liceità – per qualunque condomino ne abbia necessità – di installare una canna fumaria in aderenza al muro condominiale o a ridosso del lastrico.
L’importante è rispettare quando previsto dall’articolo 1102 del Codice civile: ovvero non alterare la destinazione d’uso dello spazio comune, non impedire l’utilizzo (nel caso specifico del lastrico o della parete condominiale) ad altri condomini, non pregiudicare il decoro architettonico dell’immobile. Infine perché, con la recente sentenza 4936, la Cassazione ha chiarito che qualsiasi recriminazione sul rispetto delle distanze in condominio si scontra con le disposizioni del regolamento comune del fabbricato, che devono essere considerate prevalenti. Riassumendo perciò il contenuti e gli effetti delle due sentenze, il quadro appare chiaro. Per installare una canna fumaria in condominio (il caso classico, alla base peraltro della pronuncia 2741, è quello di una pizzeria o un esercizio commerciale, collocato al piano terreno di un fabbricato e che ha necessità di un sistema per l’evacuazione dei fumi) occorre fare i conti con il regolamento condominiale.
Se questo non pone ostacoli, è possibile procedere, nonostante l’eventuale opposizione da parte di condomini che temono un danno sulle vedute e invocano le norme sulle distanze fra proprietà.
Ovviamente la canna fumaria può essere realizzata solo nel rispetto del decoro architettonico della facciata e del diritto di tutti i condomini di fruire del muro del fabbricato. Inoltre, è bene sempre tenere presente che è necessario anche rispettare le norme in materia di immissioni intollerabili (articolo 844 dal Codice civile): i fumi emessi non devono infatti risultare nocivi alla salute e pregiudicare i diritti di proprietari e inquilini del palazzo.
Con sentenza 2741/2012: il fatto considera la canna fumaria un semplice accessorio che, proprio sulle distanze legali, ha chiarito come debba intendersi per costruzione qualsiasi opera che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo (sentenza n. 8691 del 26 giugno 2000).

Proprietà

La canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117 c.c. e deve, quindi, ove il contrario non risulti dal titolo, ritenersi comune e la circostanza che la canna inizi da un determinato appartamento è irrilevante e non può giustificare la pretesa del proprietario dell’appartamento stesso di un acquisto per accessione. Cass. civ., 29 aprile 1966, n. 1092. Una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro perimetrale in condominio, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce. Cass. civ., 17 maggio 1967, n. 1033. Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione. Cass. civ., sez. II, 29agosto 1991, n. 9231, Battista ed altro c. Signorelli ed altro.

Spese

L’obbligazione di ricostruire una canna fumaria, la cui originaria consistenza sia stata mutata nel tratto che attraversa un singolo appartamento, è a carico del proprietario di questo come obbligazione reale e non già a carico comune dei condomini. Corte app. civ. Napoli, 14 gennaio 1950. Le spese per la riparazione di una canna fumaria che serve un appartamento non possono essere messe a carico della collettività. Trib. civ. Milano, 18 gennaio 1990, in L’Amministratore 1990, n. 3.

Uso

La riduzione della sezione di una canna fumaria ad opera di uno dei condomini (nella specie mediante immissione di un tubo in eternit) non è consentita qualora di fatto alteri la destinazione della cosa comune ed impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. Cass. civ., 29 aprile 1966, n. 1092. Nel caso in cui cessi l’uso di un impianto di riscaldamento condominiale non viene meno per questa sola ragione il compossesso dei singoli comproprietari sulla relativa canna fumaria, sia perché è riconducibile ai poteri del titolare di un diritto reale la facoltà di mettere o non mettere in attività un impianto, sia perché la canna fumaria va considerata come un manufatto autonomo, suscettibile di svariate utilizzazioni. Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 1995, n. 1719, Massafra c. Longhini.

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